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Gerenza

creato da Riccardo Bionducci ultima modifica 08/08/2011 03:20
Declaratoria in ordine alla gerenza di esteticametricauniversale.org

Premessa

Articolo 21 della Costituzione:

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”

Art. 7 L.633/1941 sul diritto d'autore

"E' considerato autore dell'opera collettiva (v. art. 3) chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa".

Massime giurisprudenziali:

(Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997).

"L'introduzione di informazioni su Internet ha natura di pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 della L.22 aprile 1941 n. 633, con tutte le implicazioni giuridiche che ne conseguono sia sul piano civilistico che penalistico"

Le pubblicazioni del volontariato (legge n. 266/1991, articolo 8 punto 1) sono esenti dal bollo e dall'imposta di registro nonché dalla tassa di iscrizione e dai diritti di segreteria dell'Ordine.

(Sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Aosta 15 Febbraio 2002 n°22 — R.G. 2373/01 G.I.P. R.G. 2077/01 15.XII.2002)

" … omissis …Non può ritenersi il testo reso pubblico mediante un sito internet assimilabile ad uno stampato …"
Dalle motivazioni del provvedimento di assoluzione di un titolare di un sito internet accusato di aver omesso l'indicazione del nome dell'editore e dello stampatore contravvenendo così alle prescrizioni previste e punite dalla legge sulla stampa cartacea si deduce che un sito internet non possa essere considerato un prodotto editoriale stante la non assimilabilità di una pubblicazione telematica ad uno stampato cartaceo. La diffusione  a mezzo stampa implica necessariamente una serie di operazioni che permettono una "… distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni". La diffusione telematica di contenuti, invece, prescinde dalla riproduzione degli stessi, eventualmente lasciata all'iniziativa dell'utente.

LEGGI

La Legge 7 marzo 2001 n°62 ricomprende nei prodotti editoriali anche le realizzazioni su supporto informatico qualora destinate alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico, con la conseguente applicabilità delle prescrizioni previste per la carta stampata, nella fattispecie l'obbligo di indicare l'editore e lo stampatore e l'obbligo di registrazione presso la Cancelleria del Tribunale dei prodotti editoriali contraddistinti da una testata e diffusi al pubblico con periodicità regolare. Nel caso specifico di contenitori web del tipo di esteticametricauniversale.org, ammessa la difficoltà di individuare la figura dello stampatore, l'attenzione viene focalizzata sulla riconducibilità alla definizione di prodotto editoriale dei contenuti delle pubblicazioni telematiche.

Una interpretazione letterale dell'art.1 della L.62/01 comporterebbe:

  • obbligo, per gli Internet Provider — quantomeno quelli con ruolo attivo nella diffusione di contenuti — di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale;
  • obbligo, per gli stessi soggetti, di esercitare controllo e sorveglianza sui contenuti dei siti o dei servizi (e-mail, news letter, maining list) pubblicati;
  • assunzione di specifiche responsabilità da parte dei web master o dei gestori dei siti (gerenza) per illeciti compiuti attraverso l'utilizzo dei propri servizi o propri siti Internet, previste specificamente dalla disciplina penalistica per gli editori, i direttori o i loro vice di pubblicazioni periodiche.
  • assimilazione tra comunicazione telematica e professione giornalistica con conseguente obbligo di nomina di un direttore o vice direttore iscritti all'albo dei giornalisti professionisti.

Viceversa, l'interpretazione coordinata delle leggi sulla stampa e sui prodotti editoriali porta ad escludere una automatica riconducibilità delle pubblicazioni telematiche alla carta stampata. Solamente l'Internet Service Provider gestore di un prodotto editoriale telematico, che intendesse usufruire delle provvidenze e agevolazione previste alla L.62/01, dovrebbe conformarsi alle prescrizioni di cui sopra.

La sentenza del Tribunale di Aosta non esprime valutazioni specifiche in merito alla configurabilità dei siti internet come prodotto editoriale telematico e, quindi, alla sussistenza dell'obbligo — a carico del titolare del sito — di indicazione di editore e stampatore.

Vedansi anche (di Vincenzo Zeno Zecovich):

  • La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, in Dir. Inf, 1998, pag. 15 e segg.
  • I "prodotti editoriali" elettronici nella L. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione, in Dir. In., 2001, pag.153 e segg.

Ambito normativo

Non essendo state emanate norme specifiche per contenitori web del tipo di esteticametricauniversale.org, nell'incertezza del diritto e tenendo conto della soggettiva rilevazione dei tratti distintivi del sito, in via preliminare si ritiene di far riferimento a quanto applicabile in materia di:

  • comunicazione aziendale;
  • pubblicazione di notizie ed opinioni;
  • stampa e la distribuzione di opere autorali.

nella convinzione che il giudizio interpretativo del frequentatore di esteticametricauniversale.org possa indurlo ad attribuire natura di "libera espressione del pensiero" ai suoi contenuti anziché quella — assolutamente impropria — di “attività giornalistica”.

Annotazione per il frequentatore di esteticametricauniversale.org

Nessun singolo tratto distintivo o nessun insieme di tratti distintivi, comunque scelti, permettono di distinguere, anche solo con una ragionevole approssimazione, tra:

  • esercizio della libertà di espressione
  • attività giornalistica
  • attività editoriale
  • …. e così via

Ad esempio, cercando di distinguere tra "testata giornalistica" e "blog" normalmente si fa riferimento a:

  • i contenuti (opinioni o notizie);
  • il mezzo di diffusione (digitale o cartaceo);
  • la gratuità o meno dell'accesso;
  • la periodicità di pubblicazione (fissa o casuale);
  • la presenza di un corpo redazionale o, comunque, di una forma organizzata per la gestione della testata;
  • la disponibilità dei redattori a prestare la propria opera volontariamente (gratuitamente) o meno (dietro compenso);
  • gli introiti pubblicitari, di qualsiasi entità;
  • la fruizione di finanziamenti pubblici.

La periodicità di aggiornamento dei siti internet (anche quelli informativi) non rileva rispetto all'assoggettamento alle norme sull’editoria.

Per il resto, qualunque natura volesse essere attribuita ai contenuti di esteticametricauniversale.org, resta fermo che:

  • la divulgazione di informazioni personali comporta violazione della normativa sulla privacy;
  • le offese personali sono passibili delle pene previste per il reato di ingiuria;
  • le false affermazioni sono passibili delle pene previste il reato di calunnia;
  • le rivelazioni personali non motivate sono passibili delle pene previste il reato di diffamazione;
  • le denigrazioni d'immagine aziendale o di prodotto, non motivate, possono comportare richieste di risarcimento danni).

Applicabilità delle norme

 

In generale, un sito internet non è sottoposto, in quanto tale, alle regolamentazioni introdotte dalla
Legge 7 Marzo 2001 n°62.

In definitiva, tutto si riduce all'applicabilità o meno delle leggi e delle norme sull'editoria, attività che si occupa di contenuti riproducibili ed in particolare:

  • del reperimento o produzione;
  • della trasmissibilità attraverso i media;
  • della diffusione;
  • della commercializzazione.

La Legge 7 marzo 2001 n°62 "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981 n°416" definisce e disciplina il "prodotto editoriale" [distinguendo tra quelli dotati o meno di periodicità e di testata].

  1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
  2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
  3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n°47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n°47 del 1948.

In particolare:

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

Un sito privo di periodicità e di testata — qual'è esteticametricauniversale.org — può esser paragonato ad un libro di cui si stampano, senza una cadenza prefissata, successive edizioni. Non avendo una periodicità prefissata non può essere qualificato come rivista, in quanto mancante d tale essenziale qualifica.

Il prodotto editoriale diffuso al pubblico:

  • con periodicità regolare (quotidiana, settimanale, bisettimanale, quindicinale, mensile, bimestrale o semestrale)
  • contraddistinto da una testata ed un "logo" costituenti elementi identificativi del prodotto
  • contenenti informazioni legate strettamente all'attualità

sarebbe sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della L.47/1948:

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare l'indicazione:

  • del luogo e della data della pubblicazione;
  • del nome e del domicilio dello stampatore;
  • del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

I giornali e i periodici cartacei, i tg e i radiogiornali, le testate telematiche che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radiotelevisive devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili.
Tali testate, tuttavia, sono caratterizzate (Cassazione):

  1. dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;
  2. dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha reso applicabile e operativa la Legge 7 Marzo 2001 n°62 con la Deliberazione n°236, adottata il 30 maggio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2001, supplemento ordinario n°170. I soggetti già coinvolti precedentemente all’introduzione della legge, senza estensione alcuna, continuano ad essere gli unici cui corre l'obbligo di essere registrati presso il tribunale, registrazione che serve ad individuare le responsabilità — civili, penali, amministrative — collegate alle pubblicazioni anche telematiche.

Presso i tribunali sono registrati i nomi delle testate giornalistiche.

Nel Roc (Registro degli operatori della comunicazione), invece, i nomi degli editori che pubblicano testate giornalistiche (anche telematiche) caratterizzate da:

  • regolare periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale, etc);
  • distribuzione finalizzata al conseguimento di ricavi;
  • ottenimento, su richiesta, di "benefici, agevolazioni e provvidenze" statali;
  • redazioni di giornalisti operanti a tempo pieno;

ma non i nomi delle delle testate giornalistiche che fanno capo ai singoli editori. Non figurano, inoltre, i dati anagrafici del direttore responsabile delle singole testate.

La registrazione presso l'Agcom tutela la trasparenza del settore editoriale tradizionale e digitale (quinto comma dell'articolo 21 della Costituzione: "La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica").

I soggetti obbligati all'iscrizione nel Roc sono:

  • le imprese che editano agenzie di stampa di carattere nazionale;
  • le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
  • gli esercenti editoria elettronica e digitale;
  • gli esercenti attività di radiodiffusione;
  • le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
  • le imprese concessionarie di pubblicità;
  • le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Per un contenitore web può essere richiesta la registrazione solo per una eventuale sezione caratterizzata da una testata "costituente elemento identificativo del prodotto" che, con periodicità regolare, dovesse diffondere al pubblico informazioni legate all'attualità, nell'evidenza che un direttore responsabile possa:

  • impedire che siano commessi "delitti a mezzo stampa" (articolo 57 Cp);
  • far rispettare le norme deontologiche della professione giornalistica;
  • far rispettare il Codice deontologico sulla privacy;
  • applicare le clausole contrattuali per le redazioni.

Anche se connotati da organico ridotto — spesso una singola persona — i periodici on-line a contenuto informativo legato all'attualità sono soggetti all'obbligo della registrazione presso i tribunali. Non risultano, invece, soggetti i cosiddetti "numeri unici" (Corte costituzionale n° 2/1971).

I periodici telematici che abbiano contenuti esclusivamente professionali, tecnici o scientifici, possono essere diretti da un non-giornalista (iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge 69/1963 sull'ordinamento della professione giornalistica).

Quelli privi di periodicità devono limitarsi a rispettare i soli vincoli dell'articolo 2 della legge 47/1948 sulla stampa, ossia l'obbligo di "esporre" una gerenza (amministrazione, direzione, dirigenza, gestione).

Conclusioni

  • i siti di carattere personale e amatoriale, anche condotti da giornalisti, non possono essere equiparati a giornali, poichè a contraddistinguere il prodotto editoriale è il carattere di professionalità e il suo collegamento a un'impresa di tipo editoriale;
  • i siti di informazione collegati ad imprese non debbono sottostare agli obblighi delle norme sull'editoria qualora non possiedano distintivi caratteri di periodicità e non siano gestiti in forma imprenditoriale, in particolare quelli che utilizzassero il proprio spazio web per diffondere notizie proprie o per fare formazione:
    • senza alcun fine di lucro diretto;
    • senza periodicità fissa;
    • senza iscrizione al tribunale (o all'apposito registro).

In definitiva, in mancanza di una chiara pronuncia del legislatore in merito a:

  • definizione di prodotto editoriale;
  • utilizzo dei supporti informatici quali quelli utilizzati da esteticametricauniversale.org;

essendo la questione appannaggio delle interpretazioni che, di volta in volta, volessero essere assunte in sede giudiziaria, seppur si ritenga NON necessario, si dichiara che la gerenza di esteticametricauniversale.org è esercitata da:

Riccardo Bionducci, Via Valentini, 89 19021 - Arcola (Sp)